Attenzione: Il 29/09/2024 è uscito il Regolamento Commissione Ue 2024/2215/Ue Gas fluorurati a effetto serra - Requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati - Attuazione regolamento 2024/573/Ue
Abrogazione regolamento 2015/2067/Ue Regolamento che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore.
Questo nuovo regolamento sarà suddiviso in 14 copetenze anziche 11 come il precedente e riporterà quesiti su la gestione dei nuovi gas infiammabili e la riduzione di emissioni decise da Reg.CE 573/24 queste nuove patenti saranno divise in varie categorie e questo è rportato all'articolo 3 che vi riporto integralmente
Articolo 3: Certificazione delle persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo , paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2
2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l'indicazione delle attività interessate.
I tipi di certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono:
a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;
b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;
c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative all'anidride carbonica (CO2);
d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative all'ammoniaca (NH3);
e) certificato D: il titolare può svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
f) certificato E: il titolare può svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, del regolamento (Ue) 2024/573
Sostanzialmente ci saranno tre nuove patente la patente A1 sostituirà la vecchia Cat. 1 ma integrata dai gas infiammabili , mentre la B e la C saranno specifiche per chi lavora su questi gas. Lo stato Italiano potrebbe però anche scegliere d'inglobare tutto in un'unica patente, questo ancora non lo sappiamo.
Quindi in parole povere la patente F-gas che attualmente abbiamo dovrà o essere aggiornata tramite un corso di aggiornamento con esame su i gas infiammabili o CO2 oppure ridare l'esame completamente , però ancora non lo sappiamo cosa abbia deciso Accredia.
N.B. Fino a quando non uscirà il nuovo DPR che sostituira il DPR 146/18 e il Dlgs 163 tutto dovrà rimanere come prima